2024-04-30 14:00:00
Newsletter n.30.24

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 10 del

 

Decreto ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024, si comunica che, nel

periodo compreso tra il 29 aprile 2024 (h. 12,00) e il 13 maggio 2024

(h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la

presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla

procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia

del personale docente. Tale procedura è riservata esclusivamente

agli aspiranti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui

all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n.

296. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in

modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

8, attraverso il Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-

ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile

all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione

dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema

Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità

Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze

on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi

all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e

Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico >

Graduatorie ad esaurimento. Gli aspiranti hanno facoltà di scegliere,

ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la

stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui

figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Per coloro che

invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due

province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I

fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento

delle supplenze. Si ritiene inoltre utile precisare che la provincia di

inclusione in I fascia di Istituto deve coincidere con quella prescelta

ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di

cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 6 maggio 1999, n. 124, e

nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Si ricorda infine

che l’aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino

a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite,

per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni

di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

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