2015-05-04 04:45:00

Indicazioni dal sito del nazionalewww.cislscuola.it

La scuola statale è inclusa tra i servizi pubblici essenziali e, per questo, in occasione di ogni sciopero le modalità di adesione, gli adempimenti e le procedure da seguire sono spesso causa di controversie. 
In vista dello sciopero indetto unitariamente dai sindacati scuola FLC CGIL, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e GILDA per l'intera giornata di martedì 5 maggio 2015 abbiamo ritenuto utile raccogliere in modo organico tutte la normative riguardanti le modalità di sciopero sia per il personale docente/educativo e ATA, che per i dirigenti scolastici e presidi incaricati (dai "link" le relative schede). Si tratta di due utili schede di approfondimento che riassumono le regole e le procedure da seguire per esercitare correttamente un diritto costituzionale. Ad integrazione del contenuto normativo delle schede allegate, si precisano anche alcune situazioni specifiche.

a. Il 5 maggio nelle scuole primarie è prevista la somministrazione delle prove INVALSI e molti si chiedono se sia possibile una qualche forma di “precettazione”. L’accordo attuativo della L.146/90 (allegato del CCNL 1998/2001) prevede, per la scuola, che in caso di sciopero il Dirigente individui un contingente per assicurare i c.d. ”servizi minimi” (in attuazione dei criteri previsti nel contratto d’istituto ai sensi dell’art. 6, c. 2, lett. l, del CCNL/07), ma esclusivamente nei casi definiti nell’accordo.

b. Le prove INVALSI non sono comprese tra le prestazioni indispensabili (servizi minimi) e, quindi, nessun docente che intenda aderire allo sciopero può essere precettato in alcun modo, né è tenuto a dichiarare in anticipo la propria decisione in merito all’adesione allo sciopero.

c. In presenza di tali atti si configura il comportamento antisindacale sanzionabile, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/70.

d. In presenza di attività collegiali (obbligatorie) programmate nel piano delle attività nella giornata del 5 maggio (ad esempio il collegio docenti, i consigli di classe, ecc…) queste non possono essere spostate a data successiva; anche in questo caso si configurerebbe come comportamento antisindacale tendente a vanificare gli effetti dello sciopero. Ovviamente chi aderisce allo sciopero, trattandosi di sciopero per l’intera giornata, non è tenuto a parteciparvi. Altra cosa è riconvocare, ma successivamente allo sciopero e sempre entro i limiti e con le procedure di cui all’art. 29 del CCNL/07, quella determinata attività, se non si è potuta svolgere per il livello di adesione allo sciopero e ritenuta necessaria. Ovviamente, le ore previste nella giornata dello sciopero devono essere computate nei limiti massimi di servizio obbligatori, anche se quella attività non è stato possibile effettuarla.

e. Nel caso in cui la scuola abbia programmato attività “non obbligatorie” nella giornata dello sciopero (ad es. visite guidate, gite scolastiche, partecipazione a manifestazioni, ecc…), attività che potrebbero anche avere già impegnato risorse quali acquisto di biglietti del treno, per ingresso ai musei, per noleggio autobus, ticket, ecc, è fatto salvo il diritto individuale di adesione allo sciopero.

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