2014-06-11 23:00:00

Ci viene segnalato che alcuni Dirigenti Scolastici nel momento in cui il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato abbia prestato servizio con supplenza saltuaria in un periodo comprensivo di una 
lunga sospensione delle lezioni (ad es. vacanze di Natale o Pasqua), ritengono di dover scomputare integralmente dal numero dei giorni di ferie maturati tale periodo e addirittura, nel momento in cui esso sia 
superiore al monte ferie maturato, pretendere un “recupero” dei giorni eccedenti. 

 
Tale orientamento è ovviamente privo di fondamento logico e giuridico. Infatti la norma contenuta nel comma 55 della legge di stabilità (legge 228/2012), consente di sottrarre ai giorni di ferie maturati al termine del rapporto di lavoro i periodi durante i quali il personale interessato avrebbe potuto fruire delle ferie, al fine di determinare se allo stesso spetti la corresponsione di un compenso sostitutivo per ferie non godute. 
Non si può invece giustificare l’interpretazione secondo la quale si creerebbe addirittura una situazione di “debito di ferie” da parte del lavoratore: questi infatti, durante tali periodi di sospensione, non ha 
l’obbligo di fruire delle ferie ma soltanto la facoltà. 
Qualora non ne abbia usufruito, una volta stabilito che i giorni di ferie maturati sono inferiori a quelli potenzialmente da decurtare, l’unica conseguenza consiste nella mancata liquidazione del compenso 
sostitutivo.