2026-10-08 16:15:00
Decreto PA

Il Decreto legge 144/2026, noto come "Decreto P.A.", è stato convertito nella legge n. 174 del 5 ottobre 2026, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre. 

Di seguito le novità di maggior rilievo riportate nel testo di legge.

Ferie non godute nel settore pubblico
Con l'Art. 1, commi 1-2 si modifica l’art. 5 comma 8 del decreto-legge n. 95/2012: il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente di ferie, riposi e permessi di cui ha diritto. Il periodo di ferie può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve invitare formalmente il personale a fruire delle ferie annuali; se il lavoratore sceglie consapevolmente di non usufruirne, non avrà diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi nel momento in cui cesserà il rapporto di lavoro. E’ a carico del Dirigente l’onere di provare le circostanze che giustificano l’impossibilità di riconoscere l’indennità sostitutiva. Le modifiche si applicano al periodo di ferie maturato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.
Tale norma non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Scuole paritarie
L'Art. 5, comma 1, proroga per altri due anni (2026/2027 e 2027/2028) il regime straordinario di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge n. 62 del 2000, che considera, ai soli fini del riconoscimento o del mantenimento della parità scolastica, il servizio prestato presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, dai docenti non abilitati la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa.

Abrogata la cancellazione dalle graduatorie dei concorsi ordinari dopo la conferma in ruolo dei docenti
Come preannunciato dalla CISL Scuola con la notizia pubblicata sul proprio sito il 5 agosto scorso, l'Art. 5, comma 2, della nuova legge modifica l’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Ne deriva che, il docente che abbia superato il test finale e abbia valutazione finale positiva, al termine del periodo di prova, è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto, ma non dalle graduatorie dei concorsi ordinari.

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